CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 35

In vigore dal 20 ott 1960
Le dipendenti debbono dare comunicazione all'Istituto di Cura del loro stato di gravidanza sin dalla constatazione di esso, e comunque non oltre il 3° mese, e del parto entro tre giorni, a mezzo di certificato medico, possibilmente dell'INAM. L'Istituto potrà procedere ai relativi controlli a mezzo di un proprio sanitario. Alle dipendenti in stato di gravidanza e durante il puerperio, è interdetto il lavoro per i periodi di tempo previsti dalle norme di legge vigenti, cui si fa riferimento anche per quant'altro si attiene ai doveri e diritti delle interessate, ivi compresi quelli relativi alla conservazione del posto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-35

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Art. 35 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo