CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 37

Elementi della retribuzione

In vigore dal 20 ott 1960
La retribuzione dovuta ad ogni dipendente come corrispettivo delle sue prestazioni di lavoro, deve essere distinta in due diversi elementi: lo stipendio od il salario e l'elemento mobile. È tuttavia consentito il sistema di retribuzione a percentuale per qualsiasi specie di personale in sostituzione dei due elementi anzidetti. Ogni e qualsiasi altro elemento comunque corrisposto, anche a titolo di indennità, ivi comprese quelle di caro-pane e di profilassi, dovrà essere assorbito e comunque eliminato in sede di stipulazione dei contratti economici. È nulla di pieno diritto qualsiasi deroga al riguardo. Il vitto e l'alloggio non sono elementi della retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-37

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