CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 37
37 / 138Elementi della retribuzione
In vigore dal 20 ott 1960
La retribuzione dovuta ad ogni dipendente come corrispettivo delle sue prestazioni di lavoro, deve essere distinta in due diversi elementi: lo stipendio od il salario e l'elemento mobile.
È tuttavia consentito il sistema di retribuzione a percentuale per qualsiasi specie di personale in sostituzione dei due elementi anzidetti.
Ogni e qualsiasi altro elemento comunque corrisposto, anche a titolo di indennità, ivi comprese quelle di caro-pane e di profilassi, dovrà essere assorbito e comunque eliminato in sede di stipulazione dei contratti economici. È nulla di pieno diritto qualsiasi deroga al riguardo.
Il vitto e l'alloggio non sono elementi della retribuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-37