Art. 37 · Elementi della retribuzione
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 37

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Elementi della retribuzione

In vigore dal 20 ott 1960
La retribuzione dovuta ad ogni dipendente come corrispettivo delle sue prestazioni di lavoro, deve essere distinta in due diversi elementi: lo stipendio od il salario e l'elemento mobile. È tuttavia consentito il sistema di retribuzione a percentuale per qualsiasi specie di personale in sostituzione dei due elementi anzidetti. Ogni e qualsiasi altro elemento comunque corrisposto, anche a titolo di indennità, ivi comprese quelle di caro-pane e di profilassi, dovrà essere assorbito e comunque eliminato in sede di stipulazione dei contratti economici. È nulla di pieno diritto qualsiasi deroga al riguardo. Il vitto e l'alloggio non sono elementi della retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-37