CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 32

In vigore dal 20 ott 1960
Alla scadenza dei termini massimi di cui all', se a causa del perdurare della malattia o dell'infortunio il dipendente non possa riprendere, servizio, il suo rapporto di lavoro si intende risolto di pieno diritto e dovrà essergli corrisposta l'indennità di licenziamento e quant'altro di sua pertinenza per il medesimo. Il periodo di assenza per malattia che precede immediatamente il licenziamento, è considerato utile ai lini della relativa indennità limitatamente ai periodi massimi previsti per la conservazione del posto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-32

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Art. 32 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo