CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 32
32 / 138In vigore dal 20 ott 1960
Alla scadenza dei termini massimi di cui all', se a causa del perdurare della malattia o dell'infortunio il dipendente non possa riprendere, servizio, il suo rapporto di lavoro si intende risolto di pieno diritto e dovrà essergli corrisposta l'indennità di licenziamento e quant'altro di sua pertinenza per il medesimo.
Il periodo di assenza per malattia che precede immediatamente il licenziamento, è considerato utile ai lini della relativa indennità limitatamente ai periodi massimi previsti per la conservazione del posto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-32