Art. 35
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 35

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In vigore dal 20 ott 1960
Le dipendenti debbono dare comunicazione all'Istituto di Cura del loro stato di gravidanza sin dalla constatazione di esso, e comunque non oltre il 3° mese, e del parto entro tre giorni, a mezzo di certificato medico, possibilmente dell'INAM. L'Istituto potrà procedere ai relativi controlli a mezzo di un proprio sanitario. Alle dipendenti in stato di gravidanza e durante il puerperio, è interdetto il lavoro per i periodi di tempo previsti dalle norme di legge vigenti, cui si fa riferimento anche per quant'altro si attiene ai doveri e diritti delle interessate, ivi compresi quelli relativi alla conservazione del posto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-35