Art. 56
Congedo matrimoniale
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-56
Congedo matrimoniale
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-56
Il lavoratore che ha superato il periodo di prova ha diritto a un congedo matrimoniale retribuito fino a un massimo di 15 giorni per sposarsi. Il periodo viene concordato con l'Istituto tenendo conto delle esigenze di servizio e deve iniziare almeno tre giorni prima della celebrazione. Al rientro, il dipendente è obbligato a presentare il certificato di matrimonio. Il congedo non spetta a chi rassegna le dimissioni a causa del matrimonio.
La norma mira a garantire al lavoratore un periodo di riposo retribuito in occasione delle proprie nozze, contemperando tale diritto con le esigenze organizzative dell'istituto di cura.
Si applica ai dipendenti degli Istituti di cura privati che abbiano superato il periodo di prova e intendano contrarre matrimonio senza dimettersi.
Un infermiere assunto a tempo indeterminato e con periodo di prova superato decide di sposarsi. Si accorda con la direzione dell'istituto per assentarsi per 15 giorni a partire da tre giorni prima del rito, continuando a percepire la retribuzione. Al rientro in servizio al termine del congedo, consegna all'amministrazione la copia del certificato di matrimonio.
Il dipendente ha l'obbligo di esibire il certificato di matrimonio al termine del congedo; il beneficio è escluso in caso di dimissioni per matrimonio.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.