CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 56

Congedo matrimoniale

In vigore dal 20 ott 1960
Il dipendente che abbia superato il periodo di prova ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito non eccedente i 15 giorni per contrarre matrimonio. Compatibilmente con le esigenze del servizio l'Istituto glielo concederà nell'epoca proposta, nella misura, con lui concordata nei limiti anzidetti ed almeno tre giorni prima della celebrazione. Il dipendente ha l'obbligo di esibire alla fine del congedo il certificato di matrimonio. Il congedo non compete al dipendente o alla dipendente che si dimetta per matrimonio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-56

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Congedo matrimoniale (Art. 56 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo