CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 55

In vigore dal 20 ott 1960
In caso di licenziamento o di regolari dimissioni ai sensi dell' il dipendente, assunto a tempo indeterminato che abbia compiuto il primo anno di servizio e che non abbia ancora fruito del riposo annuale, avrà diritto ad un indennizzo pari alla retribuzione (stipendio o salario ed elemento mobile) dei giorni di ferie maturati per l'anno decorso, più i dodicesimi per il periodo di servizio successivamente prestato, fino al momento della risoluzione del rapporto. Entro tali limiti il dipendente avrà diritto alla indennità sostitutiva anzidetta, anche se il licenziamento e avvenuto per motivi disciplinari che comportino la risoluzione in tronco dal rapporto di lavoro. Quando però il licenziamento in tronco, sebbene avvenuto posteriormente, fosse originato da fatti verificatisi prima che sia maturato il diritto alle ferie, il dipendente non avrà diritto ad alcun godimento delle medesime.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-55

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Art. 55 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo