CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 49
Pagamento della retribuzione e degli altri compensi Reclami e decadenza.
In vigore dal 21 dic 1972
Pagamento della retribuzione e degli altri compensi
Reclami e decadenza.
Il pagamento della retribuzione deve essere effettuati a mezzo di busta paga e comunque accompagnato da un prospetto su cui debbono essere specificati il nome, il cognome e qualifica del dipendente, il periodo di lavoro cui la retribuzione si riferisce, l'importo degli elementi che concorrono a formarla, quello dell'eventuale lavoro straordinario e quello degli assegni famigliari, nonché distintamente anche le singole trattenute e rimborsi.
La retribuzione deve essere corrisposta non oltre il 7° giorno dalla fine di ogni mese ed il compenso per il lavoro straordinario non oltre la fine del mese successivo a quello in cui è stato prestato.
Ogni reclamo sulla eventuale inesattezza dei calcoli relativi alle cifre di cui sopra o sulla non corrispondenza delle stesse, rispetto alla quantità e qualità del lavoro compiuto o su eventuali omissioni di pagamento, deve essere inoltrato all'Istituto dal dipendente interessato, a pena di decadenza a tutti gli effetti, entro due mesi dal giorno in cui il pagamento venne effettuato od omesso.
Il reclamo dovrà essere avanzato a mezzo dell'apposito registro per l'ipotesi di cui all' o comunque per lettera di cui il dipendente conserverà copia e ricevuta di inoltro con data certa.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 dicembre 1972, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 20/12/1972, n. 329)ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 49, terzo comma, del contratto collettivo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti dalle case di cura private, recepito dall'articolo unico del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1040, nella parte che fa decorrere il termine di decadenza per i reclami dei dipendenti medesimi dal giorno in cui il pagamento venga effettuato o omesso, anche per i rapporti di lavoro non considerati dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-49