CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 44

Compenso per lavoro straordinario

In vigore dal 20 ott 1960
Il lavoro straordinario di cui all' dovrà essere remunerato con una maggiorazione su tutta la retribuzione (stipendio o salario ed elemento mobile) computata ad ore, del 30% se effettuato di giorno e del 50% se effettuato nelle ore notturne o nei giorni di riposo settimanale di cui all'. Le percentuali di maggiorazione anzidette non sono cumulabili. Per il percentualista il lavoro compiuto oltre l'orario normale si intende compensato con la percentuale per la parte eccedente il minimo e fino alla concorrenza. Il servizio di guardia prestato dal medici oltre I turni normali di lavoro, se non immediatamente successivo ad essi è compensabile forfettariamente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-44

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Compenso per lavoro straordinario (Art. 44 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo