CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 43

Scatti e riduzioni

In vigore dal 20 ott 1960
I dipendenti che abbiano compiuto il 21° anno di età, avranno diritto ad aumenti periodici di stipendio o salario sui minimi contrattuali vigenti in rapporto alla anzianità di servizio che maturano nello stesso Istituto. Per i dipendenti di qualifica impiegatizia gli aumenti consistono in due scatti triennali del 5% in tre successivi scatti triennali del 10% cadauno per l'anzianità maturata successivamente al 1 gennaio 1949 se trattasi di dipendenti di Sanatori per t.b.c. polmonare (specie a) e dal 1 gennaio 1956 se trattasi di dipendenti delle altre specie di Istituti di Cura previste dall'. Tali scatti saranno computati inizialmente per i primi sul minimo contrattuale di tabella previsto per la propria qualifica ed in atto al 1 febbraio 1949 e per i secondi sui minimi contrattuali di tabella vigenti al 1 gennaio 1956 o in difetto di quelli dei nuovi accordi economici che saranno stipulati in applicazione del presente Contratto. Per i dipendenti di categoria non impiegatizia gli aumenti consistono in 4 scatti triennali del 5% cadauno per l'anzianità maturata successivamente al 1 gennaio 1956 o da computarsi sui minimi contrattuali di tabella fissati per la propria qualifica e vigenti a detta data o in difetto su quelli che verranno fissati negli anzidetti nuovi accordi economici. Nel caso di passaggio ad una categoria e qualifica superiore, il dipendente conserverà lo stipendio od il salario maggiorato per gli scatti precedentemente maturati. La eventuale eccedenza gli sarà mantenuta quale assegno ad personam fino all'aggiornamento per maturazione degli scatti successivi. Il passaggio di categoria o di qualifica non interrompe la successione degli scatti. Nei contratti economici sarà stabilita la percentuale di riduzione della retribuzione per il personale femminile, per quello di età minore e per quello degli Istituti che siano ubicati in località diversa dal capoluogo di provincia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-43

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Scatti e riduzioni (Art. 43 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo