CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 46
46 / 138Gratifica natalizia
In vigore dal 20 ott 1960
A ciascun dipendente sia di categoria impiegatizia che non impiegatizia, assunto a tempo indeterminato o che abbia compiuto un anno di ininterrotto servizio, sarà dovuta in occasione del Natale, una gratifica nella misura pari all'importo di una mensilità di retribuzione di diritto (stipendio o salario od elemento mobile).
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo il periodo di prova e prima del Natale, la gratifica sarà corrisposta al dipendente in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno in corso.
Al dipendente retribuito a percentuale la gratifica sarà dovuta solo nel caso in cui la percentuale complessiva percepita durante il periodo corrispondente non abbia raggiunto il minimo garantito, gratifica compresa, e di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-46