Art. 38 · Stipendio e salario
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 38

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Stipendio e salario

In vigore dal 20 ott 1960
I minimi di stipendio se trattasi di personale impiegatizio e di salario se di personale non impiegatizio, costituiscono la parte fissa della retribuzione e resteranno invariati per tutta la durata dei contratti economici. Essi saranno differenziati anche per la stessa categoria e qualifica di personale, a seconda della specie degli Istituti di cui all'. Per i dipendenti che prestano servizio nei Sanatori di cui alla lettera, a) di detto articolo, nei contratti economici verrà previsto uno stipendio o un salario maggiorato, ove non sia comunque già in atto, rispetto a quello mini di tabella dei dipendenti delle Case di Cura chirurgiche locali - o in difetto di quelle della provincia, confinante e più affine come costo della vita - di una percentuale da stabilirsi in detti contratti, ma che in ogni caso non dovrà superare il 10% del detto minimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-38