CCNL dipendenti istituti di cura privati
Art. 106
106 / 138Contratti economici
In vigore dal 20 ott 1960
I contratti economici di cui all', che saranno stipulati tra le rappresentanze dell', Organizzazioni sindacali avranno di regola sfera di applicazione provinciale ed eventualmente interprovinciale o comunale, a seconda della ubicazione delle Sedi o dei Fiduciari della Associazione stipulante. È interdetta ogni e qualsiasi contrattazione per singoli Istituti.
I contratti economici entreranno in vigore il primo del mese successivo a quello della loro stipulazione. I minimi di retribuzione da essi previsti non comportano lai riduzione della retribuzione di fatto eventualmente superiore di cui fruissero i singoli dipendenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-106