CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 96

In vigore dal 20 ott 1960
Nei contratti economici provinciali saranno fissati lo stipendio ed il salario per i dipendenti assunti a termine dagli Istituti stagionali che esistessero nel luogo. Detti salari e stipendi dovranno in ogni caso essere maggiorati rispetto ai minimi, ivi fissati ai sensi dello per i dipendenti assunti a tempo indeterminato, del 15% ove la assunzione venga fatta per un mese, del 10% se fino a tre mese del 5% se effettuata per oltre e fino alla fine della stagione. La misura degli stipendi e dei salari così stabilita, insieme all'elemento mobile costituirà il minimo garantito per i dipendenti retribuiti a percentuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-96

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Art. 96 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo