CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 92

Base dei computi

In vigore dal 20 ott 1960
Ai fini dei computi fissati nel presente titolo e per quegli altri previsti nel presente Contratto, l'importo di ogni giornata di stipendio o salario sarà ottenuto dividendo i relativi totali mensili per 30 e quello dello elemento, mobile per 26. Di conseguenza si opererà per ottenere l'importo della retribuzione oraria tenendo presente la durata massima dell'orario normale di lavoro prevista dal presente Contratto, per i computi da effettuarsi a tutti gli altri effetti. Per i dipendenti retribuiti a percentuale I computi saranno effettuati sulla media mensile di essa ed in ogni caso in base al minimo garantito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-92

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Base dei computi (Art. 92 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati.) — Testo vigente | Portale Normativo