CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 88

In vigore dal 20 ott 1960
Al dipendente che si dimetta con regolare disdetta competerà una indennità nella misura del 50 per cento di quella di licenziamento se ha una anzianità di servizio di almeno 4 anni compiuti e non superiori a 10 anni compiuti, del 75 per cento se ha un'anzianità di servizio nello stesso Istituto dai 10 ai 20 anni compiuti e del 100 per cento se la anzianità supera 120 anni compiuti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-88

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Art. 88 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo