CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 95

In vigore dal 20 ott 1960
I dipendenti potranno essere assunti con comunicazione scritta o per la, durata della stagione o per un periodo minore rinnovabile durante la stagione stessa. Il periodo di prova viene ridotto alla metà di quello previsto dall' del presente Contratto. Sono esclusi dal periodo di prova coloro che abbiano già prestato servizio nello stesso Istituto. Al dipendente assunto dovrà essere rimborsata la spesa per il viaggio di andata dal luogo di provenienza a quello dell'Istituto e quello di ritorno quando venga licenziato, ai sensi dell', lettera a).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-95

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Art. 95 Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti degli Istituti di cura privati. — Testo vigente | Portale Normativo