Art. 94
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 94

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In vigore dal 20 ott 1960
Stagionali, sono gli Istituti che hanno normalmente un periodo di chiusura annuale. Il rapporto dei relativi dipendenti - ove non sia stato diversamente ed espressamente convenuto - si intende regolato dalle particolari disposizioni di legge vigenti in materia di contratto a termine, con la conseguente esclusione di quei diritti che anche nel presente Contratto si riferiscono al personale assunto a tempo indeterminato e particolarmente alle condizioni contenute negli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-94