Art. 74
CCNL dipendenti istituti di cura privati

Art. 74

74 / 138
In vigore dal 20 ott 1960
L'Istituto potrà richiedere una cauzione ai dipendenti ai quali, per le loro specifiche mansioni, ritenga opportuno affidare in consegna, o custodia strumenti, apparecchi e materiale sanitario, suppellettili e materiale di dotazione. La cauzione che per questo essi sono tenuti a versare non potrà superare l'importo di 30 giorni di retribuzione e potrà essere costituita a mezzo di trattenute sulla retribuzione non superiore al 15% e da effettuarsi mensilmente all'atto dei relativi pagamenti, fino al raggiungimento del suo ammontare complessivo. Il versamento della cauzione dovrà risultare da atto scritto e di essa sarà rilasciata regolare ricevuta al dipendente. Il suo importo dovrà essere però versato in un libretto di risparmio vincolato all'Istituto, mentre gli interessi e gli eventuali premi restano a disposizione del dipendente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1040#art-cdi-74