CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 33

FESTIVITÀ

In vigore dal 19 ott 1960
Sono considerati giorni festivi i seguenti: 1) Tutte le domeniche. 2) I giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale; 2 giugno - Festivita Nazionale; 1 gennaio - Capodanno; 6 gennaio - Epifania; 19 marzo - S. Giuseppe; Lunedi successivo alla Pasqua; Ascensione; Corpus Domini; 25 aprile - Anniversario della Liberazione; 1 maggio - Festa del Lavoro; 3) < 29 giugno - SS. Pietro e Paolo; 15 agosto - Assunzione; 1 novembre - Ognissanti; 4 novembre - Unita Nazionale; 8 dicembre - Immacolata Concezione; 25 dicembre - Santo Natale; 26 dicembre - S. Stefano; Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere. Il trattamento economico dovuto a norma di legge e di contratto per i giorni festivi di cui al punto 3), quando non vi sia prestazione di lavoro, è assolto con la percentuale di cui all' del presente contratto. In caso di prestazione di lavoro nelle ricorrenze festive di cui al detto punto 3), all'operaio spetta, oltre al trattamento di cui sopra, la retribuzione per le ore effettivamente lavorate, con la maggiorazione del lavoro festivo prevista dall' del presente contratto. In caso di prestazione di lavoro nelle giornate di domenica o nei giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale non coincidenti con le festività di cui al punto 3), salvo quanto è previsto dall' sul riposo settimanale, va corrisposta all'operaio la retribuzione per le ore lavorate con la maggiorazione del festivo prevista dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-33

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