Art. 31
FERIE
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-31
FERIE
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Gli operai con almeno un anno di anzianità consecutiva presso l'impresa hanno diritto a 14 giorni di ferie all'anno, pari a 112 ore. In caso di ferie collettive, chi non ha maturato l'anno di anzianità riceve un dodicesimo delle ferie per ogni mese intero di lavoro svolto. Il periodo di godimento è concordato in base alle esigenze lavorative e può essere fissato per intero cantiere, per squadra o singolarmente. Il preavviso non può mai essere sostituito o conteggiato come periodo di ferie.
La norma disciplina il diritto alle ferie degli operai edili, stabilendone la durata annuale, le modalità di fruizione frazionata o collettiva e il divieto di sovrapposizione con il preavviso.
Si applica agli operai assunti presso le imprese addette alle industrie edilizie ed affini.
Un operaio assunto da 6 mesi presso un'impresa edile deve affrontare un periodo di ferie collettive di cantiere. Avendo maturato 6 mesi interi di anzianità, avrà diritto a fruire di sei dodicesimi delle ferie annuali stabilite dalla norma. Il periodo esatto di assenza viene concordato tenendo conto delle necessità di cantiere.
L'epoca delle ferie deve essere stabilita di comune accordo secondo le esigenze di lavoro per cantiere, squadra o individualmente. Per il pagamento valgono le norme dell'art. 34 e la relativa percentuale deve essere computata anche durante l'assenza per ferie in ragione di 8 ore al giorno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.