CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 27

ALLOGGIAMENTI E CUCINE

In vigore dal 19 ott 1960
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi. L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina, con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti. La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'Impresa. L'Impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande. Il vitto è somministrato agli operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura. La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-27

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ALLOGGIAMENTI E CUCINE (Art. 27 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo