CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 21

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

In vigore dal 19 ott 1960
Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue: 1) Minimi di paga, base oraria. Si intendono i minimi di paga previsti dalle tabelle allegate al presente contratto. 2) Paga base oraria di fatto. Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale più eventuale superminimo). 3) Ai fini dell'applicazione degli (per il caposquadra dell'armamento ferroviario), 8, 9, 22, 23, 24 e 39 debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione: a) per gli operai che lavorano ad economia: - paga base di fatto; - indennità di contingenza; - indennità speciale; b) per gli operai che lavorano a cottimo: - paga base di fatto; - indennità di contingenza; - indennità speciale; - utile minimo contrattuale di cottimo (23% di cui all'); - utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli del presente contratto. 4) Ai fini dell'applicazione degli oltre agli elementi retributivi di cui al punto 3) deve essere assunta a base di calcolo anche l'indennità sostitutiva di mensa laddove esista. 5) Agli effetti dell'applicazione degli (ultimo capoverso), 6, 10,18, 28, 29, 30, 33, 41, 42, 43 e 44 oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3) deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo