CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 34
TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
In vigore dal 19 ott 1960
TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE
GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Il trattamento economico spettante agli operai per ferie (), gratifica natalizia () e festività nazionali e infrasettimanali anche se cadenti in giorno di domenica () è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell', per le ore di lavoro normale effettivamente prestate.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
Le misure percentuali da valere localmente, tra un minimo del 20,25% ed un massimo del 22,30%, sono quelle indicate nella tabella (alleg. E) che forma parte integrante del presente articolo.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- la indennità per logorio indumenti e mezzi personali di trasporto;
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale notturno e festivo;
- l'indennità per lavori fuori zona;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati;
- le indennità per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per gratifica natalizia, ferie e festività.
La percentuale spetta all'operaio, anche durante la assenza dal lavoro per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità, per ferie effettivamente godute e per sospensioni di lavoro non conseguenti da cause metereologiche in genere.
In caso di assenza per malattia o infortunio, l'Impresa deve corrispondere all'operaio la differenza tra l'importo della percentuale e il trattamento economico allo stesso corrisposto per ferie, gratifica natalizia e festività dagli Istituti assicuratori.
In tutti i casi di assenza dal lavoro per cui è prevista la corresponsione della percentuale, quest'ultima va computata sulla base dell'orario effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio.
Nel solo caso di sospensione totale dei lavori, la percentuale deve essere computata in base all'orario normale di lavoro localmente in vigore.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso un Istituto bancario o presso la Cassa Edile, ove esista, secondo le modalità di versamento stabilite localmente.
Le modalità di pagamento agli operai sono quelle seguite localmente.
La scomposizione della percentuale minima del 20,25% e di quella massima del 22,30% è la seguente:
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
Le percentuali sono state arrotondate per semplicità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-34