CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 24

LAVORI FUORI ZONA

In vigore dal 19 ott 1960
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un luogo situato oltre due chilometri dai confini territoriali del Comune per il quale è stato assunto, ha diritto a percepire una indennità del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell', oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente. *** L'indennità, non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad esser favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio. L'operaio che percepisce l'indennità di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro. *** In caso di pernottamento in luogo, l'Impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto all'indennità di cui al secondo comma. Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario. Nei lavori dell'armamento di linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto d'appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" s'intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera. Ciò premesso, resta stabilito che gli attrezzi di lavoro debbono essere normalmente consegnati dall'Impresa all'operaio sul posto di lavoro. Qualora sia diversamente disposto per la consegna degli attrezzi e l'operaio debba provvedere al trasporto dei medesimi dal luogo della consegna al posto di lavoro, il tempo impiegato nel tragitto dal luogo di consegna degli attrezzi al posto di lavoro, e viceversa, noti è computato ad alcun effetto nell'orario di lavoro. All'operaio però spetta un compenso pari all'85% della retribuzione oraria, da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell', per ogni 4 chilometri di percorso. Detto compenso è frazionabile per ogni chilometro di percorso. L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere. All'operaio è dovuta una "indennità di cantiere ferroviario" del 4%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell', per ogni ora di effettivo lavoro. L'indennità non è dovuta quando gli operai sono addetti esclusivamente a lavori nei "piazzali". La predetta indennità, compensativa anche delle eventuali spese di trasporto, non si cumula con il trattamento per il trasporto degli attrezzi, di cui al secondo comma. Quando per lavori nell'ambito dello stesso cantiere, l'Impresa richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, essa deve provvedere all'alloggio ed al vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. L'indennità per lavori fuori zona, di cui alle norme generali del presente articolo, è dovuta quando l'operaio venga comandato a lavorare in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-24

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LAVORI FUORI ZONA (Art. 24 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo