CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 22
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
In vigore dal 19 ott 1960
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli .
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) Lavoro straordinario diurno........................ 27%
2) Lavoro festivo..................................... 45%
3) Lavoro festivo straordinario....................... 55%
4) Lavoro notturno non compreso in turni periodici.... 25%
5) Lavoro notturno compreso in turni periodici........ 8%
6) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai
che compiono lavori di costruzione o di riparazione che
possono eseguirsi esclusivamente di notte.................. 15%
7) Lavoro notturno straordinario...................... 40%
8) Lavoro festivo notturno, escluso quello compreso in
turni periodici............................................ 50%
9) Lavoro festivo notturno straordinario.............. 70%
10) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi
i turnisti................................................. 8%
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci numeri 1, 7 e 9 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-22