Art. 22
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-22
LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-22
La disposizione qualifica come straordinario il lavoro svolto oltre i limiti di orario prestabiliti e come notturno quello effettuato tra le 22 e le 6 del mattino. Per ciascuna tipologia di prestazione (straordinaria, notturna, festiva o loro combinazioni) viene fissata una specifica percentuale di maggiorazione retributiva. Tali percentuali si calcolano sugli elementi retributivi previsti contrattualmente per gli operai a economia, includendo l'utile effettivo per i cottimisti. Le maggiorazioni per straordinario diurno, notturno straordinario e festivo notturno straordinario si applicano anche in presenza di turni regolari avvicendati.
La norma definisce la nozione di lavoro straordinario e notturno e stabilisce le relative maggiorazioni percentuali di retribuzione per compensare l'attività prestata oltre l'orario ordinario, di notte o nei giorni festivi.
Si applica agli operai (sia a economia che cottimisti) e agli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.
Un operaio edile che svolge ore di lavoro straordinario durante il giorno riceverà per quelle ore una maggiorazione retributiva pari al 27%. Se lo stesso lavoratore viene chiamato a svolgere attività durante la notte oltre il normale orario, la percentuale di aumento sarà invece del 40%.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.