CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 22

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 19 ott 1960
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli . Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti: 1) Lavoro straordinario diurno........................ 27% 2) Lavoro festivo..................................... 45% 3) Lavoro festivo straordinario....................... 55% 4) Lavoro notturno non compreso in turni periodici.... 25% 5) Lavoro notturno compreso in turni periodici........ 8% 6) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte.................. 15% 7) Lavoro notturno straordinario...................... 40% 8) Lavoro festivo notturno, escluso quello compreso in turni periodici............................................ 50% 9) Lavoro festivo notturno straordinario.............. 70% 10) Lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti................................................. 8% Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo. Le percentuali corrispondenti alle voci numeri 1, 7 e 9 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-22

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LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO (Art. 22 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo