CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 28

MUTAMENTO DI MANSIONI

In vigore dal 19 ott 1960
All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito. Qualora il suddetto passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, si intende che l'operaio ha acquisito il diritto alla qualifica relativa alle nuove mansioni. Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver già nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisterà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova. All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione inferiore a quella dallo stesso normalmente percepita, l'Impresa continuerà a corrispondere quest'ultima retribuzione. Qualora il passaggio alla categoria inferiore si prolunghi per oltre il periodo di 2 settimane, l'operaio avrà diritto di richiedere la risoluzione del rapporto e di percepire una indennità pari a quella che gli sarebbe spettata in caso di licenziamento compresa l'indennità sostitutiva di preavviso. Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro con l'indicazione della decorrenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-28

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MUTAMENTO DI MANSIONI (Art. 28 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo