CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 19

DIVIETO DI COTTIMISMO

In vigore dal 19 ott 1960
L'Impresa non può affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguire da operai assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi. In caso di violazione di tale divieto l'impresa risponde direttamente, nei confronti degli operai assunti dai propri dipendenti, degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-19

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DIVIETO DI COTTIMISMO (Art. 19 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo