CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 15

INDENNITÀ SPECIALE

In vigore dal 19 ott 1960
L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia, - quali la saltuarietà delle prestazioni, le soste metereologiche, la instabilità del luogo di lavoro e la necessità di favorire l'afflusso delle maestranze nell'industria edilizia è dovuta nelle misure percentuali di cui alla tabella (alleg. C) che forma parte integrante del presente articolo. Dette percentuali vanno computate sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza e corrisposte per tutte le ore effettivamente lavorate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-15

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INDENNITÀ SPECIALE (Art. 15 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo