CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 13

RECUPERI

In vigore dal 19 ott 1960
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'Impresa e che derivino da cause di forza maggiore e dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'Impresa e gli operai. I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione. In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-13

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