CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 9

RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 19 ott 1960
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle Imprese ed agli operai regolati dal presente contratto. Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo, in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell', semprechè non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all', punto 10). L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima. In difetto e in caso di prestazione di lavoro, è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-9

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RIPOSO SETTIMANALE (Art. 9 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo