CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 11
SOSPENSIONE DI LAVORO
In vigore dal 19 ott 1960
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di richiedere il suo licenziamento con diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso, della indennità di anzianità prevista per il caso di licenziamento e degli altri eventuali diritti maturati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-11