CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 11

SOSPENSIONE DI LAVORO

In vigore dal 19 ott 1960
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di richiedere il suo licenziamento con diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso, della indennità di anzianità prevista per il caso di licenziamento e degli altri eventuali diritti maturati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-11

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SOSPENSIONE DI LAVORO (Art. 11 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo