CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 8
ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
In vigore dal 19 ott 1960
ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI
O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa.
L'orario normale degli operai addetti a tali lavori non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in caro vane, baracche o simili, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 settimanali.
Le prime 8 ore di lavoro sono compensate con una paga base ragguagliata a quella degli operai di produzione aventi eguale base salariale: le ore eccedenti le 8 ore giornaliere e fino alla concorrenza, rispettivamente, delle 10 ore e delle 12 ore giornaliere di lavoro normale sono compensate col minimo di paga base oraria ridotto al 50%.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti comma, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell', per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno, prevista dall'.
La indennità di contingenza si intende a tutti gli effetti frazionabile ad ora in rapporto al predetto orario di 10 ore o 12 ore giornaliere.
Le ore oltre la decima e la dodicesima saranno compensate con la maggiorazione di straordinario.
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All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, il compenso forfettario di L. 300 giornaliere.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiana o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio che sia stato richiesto per iscritto dall'Impresa di pernottare in cantiere.
In caso contrario si presume ad ogni effetto che il pernottamento in cantiere sia stato richiesto dallo stesso operaio senza alcun onere per l'Impresa.
Qualora si tratti di un solo operaio che pernotti in cantiere, l'Impresa è esonerata di pagamento di cui sopra, solo nel caso in cui l'operaio abbia richiesto per iscritto di essere autorizzato a pernottare nel cantiere medesimo.
Restano confermate le diverse norme ed i compensi relativi stabiliti dai contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-8