CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 6
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 19 ott 1960
L'assunzione al lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova non superiore a sei giorni di lavoro durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso nè diritto ad indennità.
Sono esenti da tale periodo di prova gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa Impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, semprechè quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 5 anni.
Ove l'operaio, in base all'esito della prova, venga confermato, l'Impresa, all'atto della conferma, determinerà la retribuzione da corrispondersi dal primo giorno dell'assunzione; retribuzione che non potrà mai essere inferiore a quella stabilita per la qualifica con la quale l'operaio è stato assunto.
L'operaio che non venga confermato o che non creda di accettare le condizioni propostegli lascerà senz'altro il cantiere e gli verranno pagate le ore di lavoro compiute in base alla retribuzione fissata contrattualmente per la qualifica con la quale è stato assunto.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo della anzianità dell'operaio confermato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-6