CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 3

LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

In vigore dal 19 ott 1960
L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge. Si conferma il divieto, di norma, di impiego di mano d'opera femminile nei lavori di costruzione. Eventuali deroghe potranno essere stabilite tra le Organizzazioni provinciali, tenuto conto di inderogabili necessità locali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-3

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LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI (Art. 3 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo