CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 3
LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
In vigore dal 19 ott 1960
L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge.
Si conferma il divieto, di norma, di impiego di mano d'opera femminile nei lavori di costruzione. Eventuali deroghe potranno essere stabilite tra le Organizzazioni provinciali, tenuto conto di inderogabili necessità locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-3