CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 14

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

In vigore dal 19 ott 1960
Dal 1 gennaio 1960, agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati i minimi di paga base oraria, comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti, di cui alle tabelle (alleg. A e B) che formano parte integrante del presente articolo. Gli eventuali superminimi collettivi localmente esistenti - derivanti dalla differenza tra le tabelle salariali fissate dalle Associazioni territoriali con i contratti integrativi dei precedenti contratti nazionali di lavoro e quelle allegate al c.c.n.l. 13 settembre 1957 - saranno localmente riportati in cifra in aggiunta ai minimi di paga base oraria di cui alle tabelle allegate al presente contratto. Inoltre, in quelle province in cui esistono paghe differenziate per zone - alla cui determinazione provvederanno le Organizzazioni territoriali - le differenze in cifra saranno mantenute ed applicate alle nuove paghe.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-14

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MINIMI DI PAGA BASE ORARIA (Art. 14 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo