CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 16

INDENNITÀ PER LOGORIO DI INDUMENTI E DI MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO

In vigore dal 19 ott 1960
INDENNITÀ PER LOGORIO DI INDUMENTI E DI MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO Agli operai deve essere corrisposta, a titolo di indennità vestiario e rimborso spese di mezzi personali di trasporto, una indennità nelle seguenti misure: operai specializzati e qualificati ed operaie di 1ª categoria................... L. 32 giornaliere manovali specializzati (operai comuni) ed operaie di 2ª categoria................ " 24 " manovali comuni, operaie di 3ª catego- ria ed apprendisti, di eta superiore ai 18 anni...................................... " 24 " manovali comuni, operaie di 3ª catego- ria ed apprendisti, di eta inferiore ai 18 anni...................................... " 20 " Detta indennità è frazionabile ad ora in relazione ad un orario giornaliero di 8 ore o a quel maggiore orario proprio di determinate categorie che eseguono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia. L'indennità suddetta così determinata nella sua misura oraria è dovuta per ogni ora di effettivo lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-16

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