CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 16
16 / 132INDENNITÀ PER LOGORIO DI INDUMENTI E DI MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO
In vigore dal 19 ott 1960
INDENNITÀ PER LOGORIO DI INDUMENTI
E DI MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO
Agli operai deve essere corrisposta, a titolo di indennità vestiario e rimborso spese di mezzi personali di trasporto, una indennità nelle seguenti misure:
operai specializzati e qualificati ed
operaie di 1ª categoria................... L. 32 giornaliere
manovali specializzati (operai comuni)
ed operaie di 2ª categoria................ " 24 "
manovali comuni, operaie di 3ª catego-
ria ed apprendisti, di eta superiore ai 18
anni...................................... " 24 "
manovali comuni, operaie di 3ª catego-
ria ed apprendisti, di eta inferiore ai 18
anni...................................... " 20 "
Detta indennità è frazionabile ad ora in relazione ad un orario giornaliero di 8 ore o a quel maggiore orario proprio di determinate categorie che eseguono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.
L'indennità suddetta così determinata nella sua misura oraria è dovuta per ogni ora di effettivo lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-16