CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 19
19 / 132DIVIETO DI COTTIMISMO
In vigore dal 19 ott 1960
L'Impresa non può affidare a propri dipendenti lavori a cottimo da eseguire da operai assunti e retribuiti direttamente dai dipendenti medesimi.
In caso di violazione di tale divieto l'impresa risponde direttamente, nei confronti degli operai assunti dai propri dipendenti, degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-19