CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 29

MANSIONI PROMISCUE

In vigore dal 19 ott 1960
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-29

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MANSIONI PROMISCUE (Art. 29 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo