CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 35
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA
In vigore dal 19 ott 1960
In caso di malattia l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza interruzione di anzianità.
Trascorso tale periodo, ove l'Impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo; indennità sostitutiva del preavviso ed alla indennità di anzianità prevista per il caso di licenziamento.
L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto oltre alla indennità di anzianità, in quanto dovuta, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della, conservazione del posto di cui al primo e terzo comma, è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale per ferie, gratifica natalizia e festività nella misura e con le modalità indicate nell' del presente contratto.
Per i casi di t.b.c., fermo restando quanto previsto dal presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-35