CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 38

CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI

In vigore dal 19 ott 1960
L'operaio chiamato alle armi per obblighi di leva ha diritto alla conservazione del posto. Qualora, all'atto della chiamata alle armi, egli abbia, maturato un'anzianità presso la stessa Impresa di almeno un anno, il tempo trascorso alle armi viene computato agli effetti dell'indennità di licenziamento, semprechè l'operaio si sia posto a disposizione dell'Impresa nel termine di 30 giorni di cui all' del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, a. 303. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla legge 3 maggio 1955, n. 370.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-38

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CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI (Art. 38 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo