CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 42

PERMESSI

In vigore dal 19 ott 1960
Agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facoltà per l'Impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-42

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PERMESSI (Art. 42 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo