CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 42
PERMESSI
In vigore dal 19 ott 1960
Agli operai che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facoltà per l'Impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-42