CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 44
CARICHE SINDACALI E PUBBLICHE
In vigore dal 19 ott 1960
Agli operai che nel corso del rapporto di lavoro vengano chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali (nazionale, regionale, provinciale, comunale) nelle Organizzazioni operaie del settore, oppure la carica di ragione non possano continuare nell'espletamento delle loro mansioni lavorative presso l'Impresa, verrà conservato il posto per un periodo di 2 anni e comunque non oltre i limiti della durata del lavoro cui gli operai stessi erano adibiti all'atto in cui si è iniziata l'assenza, senza diritto alla retribuzione e con decorrenza dell'anzianità ai soli effetti dell'indennità di licenziamento.
È fatto obbligo agli operai di cui sopra,di ripresentarsi all'Impresa entro 6 giorni dalla data di cessazione dalla carica che ha determinato l'assenza. In caso contrario gli operai decadono dai benefici previsti nel presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-44