CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 48

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In vigore dal 19 ott 1960
L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dare luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari: a) multa fino all'importo di tre ore di paga base di fatto; b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni; c) licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità; d) licenziamento senza preavviso nè indennità di anzianità. L'Impresa, nel comunicare all'operaio i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire le relative motivazioni. I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile o alla Scuola Edile o, in mancanza, all'INAM.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-48

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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (Art. 48 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo