CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini
Art. 48
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 19 ott 1960
L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente contratto può dare luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) multa fino all'importo di tre ore di paga base di fatto;
b) sospensione dal lavoro fino a tre giorni;
c) licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità;
d) licenziamento senza preavviso nè indennità di anzianità.
L'Impresa, nel comunicare all'operaio i provvedimenti disciplinari adottati a suo carico, deve fornire le relative motivazioni.
I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa Edile o alla Scuola Edile o, in mancanza, all'INAM.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-48