CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 49

MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 19 ott 1960
L'Impresa ha facoltà di applicare la multa quando l'operaio: a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute; c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo; d) introduca bevande alcooliche senza averne avuta preventiva autorizzazione; e) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro; f) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudicano la disciplina del cantiere. Per le assenze dal lavoro senza giustificati motivi si applica in multa di cui all'. In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra l'Impresa può procedere all'applicazione della sospensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-49

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MULTE E SOSPENSIONI (Art. 49 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo