CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 54

LICENZIAMENTO PER MANCANZE

In vigore dal 19 ott 1960
Licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità. L'Impresa può procedere al licenziamento senza preavviso ma con indennità di anzianità nei seguenti casi: a) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive o per i quali, data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro; b) rissa nell'interno del cantiere o gravi offese verso i compagni di lavoro; c) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente. Licenziamento senza preavviso nè indennità di anzianità. L'impresa può procedere al licenziamento senza preavviso nè indennità di anzianità nei casi di maggiore gravità, quali ad esempio: a) insubordinazione verso i superiori; b) furto, frode o danneggiamento volontario; c) qualsiasi atto colposo che possa, compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, o costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali; d) trafugamento di schizzi, di utensili o di altri oggetti di proprietà del committente; e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere; f) concorrenza sleale per esecuzione di lavori per conto di ditta concorrente o del committente, in permanenza di rapporto di dipendenza con l'Impresa; g) assenza ingiustificata di cui all'ultimo comma dello . Indipendentemente dal provvedimento disciplinare, l'operaio è tenuto al risarcimento dei danni a norma di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-54

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LICENZIAMENTO PER MANCANZE (Art. 54 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo