CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 56

RECLAMI

In vigore dal 19 ott 1960
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia e della possibilità che al termine delle opere la organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro quattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso. Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del Codice Civile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-56

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RECLAMI (Art. 56 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo