CCNL 24 luglio 1959 operai industrie edilizia ed affini

Art. 59

CESSIONE, TRAPASSO E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA

In vigore dal 19 ott 1960
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per sè il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare. In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento dell'operaio, questi avrà diritto all'indennità di licenziamento ed a quant'altro gli compete in base al presente contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1032#art-clo-59

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CESSIONE, TRAPASSO E TRASFORMAZIONE DI AZIENDA (Art. 59 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini.) — Testo vigente | Portale Normativo